ROTTAMAZIONE QUATER

6 Aprile 2023 News

Premessa

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente: 

  • le somme dovute a titolo di capitale
  • quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quali debitiriguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet.
Debiti non definibilii carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione. le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA); i carichiaffidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Pagamento importo dovutoin un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.    
NOTA BENE – In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  

Domanda di adesione

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che la domanda di adesione alla Definizione agevolata venga trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La domanda può essere presentata:

 Area riservata Agenzia Entrate RiscossioneUna volta effettuato l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi occorrerà compilare l’apposito form in cui indicare le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione. Presentata la domanda si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
    Area pubblicacompilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.    
ATTENZIONE! È necessario specificare l’indirizzo e-mail per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.     Presentata la domanda si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.    
NOTA BENE – Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.   Una volta convalidata la richiesta, si riceverà una seconda e-mail cheindicheràla presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

INFORMA – è possibile aderire alla rottamazione anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso, indicando nella domanda il riferimento al singolo carico.

Cosa succede dopo aver inviato la domanda

Una volta inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2023 dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:

accoglimento della domandaècontenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;i moduli di pagamento precompilati;le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
eventuale diniegoècon l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

. Non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

. Non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

NOTA BENE – A seguito della presentazione della domanda di adesione, con riguardo ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, sono sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Sovraindebitamento

È possibile aderire alla Rottamazione-quater anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata di debitori.

ATTENZIONE! In questo caso, la domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento, il cui elenco è riportato nello stesso modello.

Lo studio è come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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