La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente:
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quali debiti | riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet. |
Debiti non definibili | i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione. le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA); i carichiaffidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. |
Pagamento importo dovuto | in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. NOTA BENE – In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. |
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che la domanda di adesione alla Definizione agevolata venga trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023.
La domanda può essere presentata:
Area riservata Agenzia Entrate Riscossione | Una volta effettuato l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi occorrerà compilare l’apposito form in cui indicare le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione. Presentata la domanda si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). |
Area pubblica | compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. ATTENZIONE! È necessario specificare l’indirizzo e-mail per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Presentata la domanda si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. NOTA BENE – Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Una volta convalidata la richiesta, si riceverà una seconda e-mail cheindicheràla presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). |
INFORMA – è possibile aderire alla rottamazione anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso, indicando nella domanda il riferimento al singolo carico.
Una volta inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2023 dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:
accoglimento della domanda | è | contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;i moduli di pagamento precompilati;le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; |
eventuale diniego | è | con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. |
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
. Non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
. Non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
NOTA BENE – A seguito della presentazione della domanda di adesione, con riguardo ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, sono sospesi:
È possibile aderire alla Rottamazione-quater anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata di debitori.
ATTENZIONE! In questo caso, la domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento, il cui elenco è riportato nello stesso modello.
Lo studio è come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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