In attuazione della legge n. 46/2021, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ossia un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore ISEE.
Con questo approfondimento intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.
A partire dal 1° gennaio 2022, è possibile presentare all’Inps la domanda utile ai fini del riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale, che sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022.
La misura è rappresentata da un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
Il beneficio viene attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni(al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Per effetto della sua introduzione, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno Unico: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. |
L’Assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).
Per potere beneficiare dell’assegno, i figli maggiorenni devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
OSSERVA – In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai suddetti requisiti.
Per poter ottenere il riconoscimento dell’assegno è necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
In particolare, è richiesto che il richiedente: sia cittadino italiano o Comunitario, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. |
L’importo dell’assegno varia in base all’età, al numero dei figli e al reddito familiare.
Per ciascun figlio minorenne | è previsto un importo pari a: 175 euro mensili, con valore ISEE fino a 15.000 euro.Per livelli di ISEE superiori a 15.000 euro, l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE. |
In caso di figli tra i 18 ei i 21 anni | l’importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro. Per valori superiori, invece, l’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE. |
Dal 3° figlio in poi | è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE. |
NOTA BENE – Una maggiorazione dell’assegno è prevista anche in presenza di figli disabili, variabile in relazione all’età e al grado di disabilità.
In particolare:
per i figli con disabilità minorenni | è prevista una maggiorazione pari a: 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;95 euro mensili in caso di disabilità grave;85 euro mensili in caso di disabilità media. |
Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni | invece, la maggiorazione è pari a 80 euro se di età compresa fra i 18 e i 21 anni. |
In caso di figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni | è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l’importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro. |
OSSERVA – Ulteriore maggiorazione è prevista per le madri di età inferiore a 21 anni, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio, nonché per le ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. In quest’ultimo caso, la maggiorazione mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro mensili per valori ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, che si riduce gradualmente sino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Per i nuclei familiari con quattro o più figli, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
La domanda, presentabile dal 1° gennaio di ogni anno, comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. |
OSSERVA – La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio | l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. |
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 | l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. |
Per le domande presentate dopo il 30 giugno | l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda. |
ATTENZIONE! – Per i nuovi nati, l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda, tuttavia, dovrà essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
NOTA BENE – I percettori del Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda.